Art. 1.
(Transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi, o eredi di soggetti deceduti, danneggiati da sangue o emoderivati infetti).

      1. Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi, o eredi di soggetti deceduti, danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni per il risarcimento del danno pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa di 98.500.000 euro per l'anno 2006 e di 198.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.